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Sospensione dei carichi rottamati

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In tema di compensazione dei crediti fiscali, è di particolare interessa la risposta n.54 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli prevista dall’art.31 del Dl n.78/2010 ed in particolare alla possibilità di procedere alla compensazione orizzontale in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali sia stata presentata istanza ai fini della rottamazione quater (di cui all’art.1, commi da 231 a 252, Legge n.197/2022).

“Nella sua risposta, l’Amministrazione finanziaria afferma che i ruoli oggetto di definizione agevolata ai sensi del suddetto articoli 1 non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro, oltre il quale opera la preclusione di cui al citato articolo 31. I carichi – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – vengono neutralizzati durante l’adesione alla rottamazione quater fino a quando i pagamenti sono regolari e, di conseguenza, non si verifica la decadenza”.

Concorrono, invece, alla verifica della soglia gli altri ruoli scaduti non oggetto di definizione agevolata.

“Una conclusione applicabile anche al divieto previsto dall’articolo 1, comma 94, della Legge n. 213 del 2023, che esclude la compensazione orizzontale per contribuenti con iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro. Di conseguenza – conclude Rosignoli – se i carichi oggetto di rottamazione quater con un piano di versamento ancora in essere, non devono essere computati ai fini della verifica della soglia, secondo la risposta in oggetto, costituiscono carichi oggetto di un provvedimento di sospensione”.

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