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L’edificabilità del terreno non è legata alla stipula di una convenzione

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La Corte di Cassazione (sentenza n. 36185 del 2023) ha respinto la tesi dell’erario secondo cui, in assenza di una specifica convenzione sottoscritta dai cedenti, l’iter della lottizzazione non poteva considerarsi concluso.

“Nel respingere questa interpretazione, la Suprema Corte – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha evidenziato, prima di tutto, la differenza sostanziale tra le due situazioni. Nel primo caso, l’incremento di valore del terreno è legato all’iniziativa del proprietario, che attraverso azioni come la pianificazione della lottizzazione o la realizzazione di altre opere, genera l’accrescimento del valore. Nel secondo caso, invece, l’aumento del valore è dipendente da un atto dell’autorità amministrativa, ovvero dall’inclusione del terreno in una zona edificabile secondo lo strumento urbanistico”.

La Corte ha riconosciuto l’importanza della diversa base imponibile, sottolineando la volontà legislativa di mitigare il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni lottizzati.

“Gli Ermellini hanno poi ribadito la loro posizione sul concetto di lottizzazione sulla carta – ha aggiunto Santoriello – indicando che per configurare una plusvalenza tassabile derivante dalla vendita di terreni lottizzati, è sufficiente che sia stata intrapresa un’attività tecnica di frazionamento o qualsiasi azione renda possibile l’utilizzo edificatorio del terreno prima della sua vendita”.

Infine, la Corte ha respinto l’idea che l’edificabilità del terreno sia legata alla stipula di una convenzione o al rilascio di un titolo edificatorio.

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